Preposto alla Sicurezza sul Lavoro: chi è e quali sono i suoi compiti

Preposto alla Sicurezza sul Lavoro: chi è e quali sono i suoi compiti

Tra le figure più importanti nell’ambito della sicurezza sul lavoro troviamo il Preposto. Ma chi è? E quali sono i suoi obblighi e le sue responsabilità? Continua a leggere per scoprirlo!

 

Chi è il Preposto?

Secondo l’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008, il Preposto è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il Preposto è quindi colui che affianca il datore di lavoro nelle attività di controllo, vigilando il lavoro dei dipendenti e assicurando che quest’ultimo venga svolto in sicurezza e secondo le normative vigenti. Assolve, inoltre, a funzioni organizzative all’interno di uffici, cantieri o reparti, coincidendo con soggetti quali:

  • Capo squadra;
  • Capo linea;
  • Capo produzione;
  • Capo turno;
  • Capo reparto;
  • Capo cantiere.

Il Preposto è dotato del cosiddetto “potere di iniziativa”: ciò significa che possiede l’autorità e la responsabilità di prendere decisioni e attuare azioni proattive per la creazione di un ambiente di lavoro sicuro, la prevenzione degli incidenti ed eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

Generalmente, incaricare il Preposto è un compito del datore di lavoro. Più un’azienda è grande, maggiore sarà il numero di Preposti necessari, al fine di verificare l’attuazione delle direttive aziendali in materia di sicurezza. L’incarico di Preposto deve essere formalizzato, specificando le generalità della persona incaricata, i compiti, i poteri e la data di nomina.

 

Chi è il Preposto di fatto?

In merito alla figura del Preposto, è necessario fare una distinzione tra Preposto di diritto e di fatto. Il primo è colui che viene nominato tramite incarico formale. Il secondo, invece, è colui che esercita le funzioni e i poteri tipici di un Preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale, sebbene privo di nomina conferita dal datore di lavoro.

La figura del Preposto di fatto è riconosciuta dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08 e assume, pertanto, le stesse responsabilità del Preposto formalmente designato. In caso di violazione della normativa, tuttavia, la presenza di un Preposto di fatto non esonera da responsabilità il Preposto di diritto.

 

Quali sono gli obblighi del Preposto?

I compiti del Preposto alla sicurezza sono indicati dall’articolo 19 del D. Lgs. 81/2008, secondo il quale quest’ultimo ha l’obbligo di:

  1. Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite, inoltre, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora l’inosservanza persista, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori;
  2. Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone caratterizzate da rischi gravi e specifici;
  3. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. Informare i lavoratori esposti a un rischio grave e immediato riguardo il rischio stesso e le disposizioni da prendere in materia di protezione;
  5. Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  6. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, così come ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
  7. Interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro o di altre condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza, segnalando tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
  8. Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Alla figura del Preposto si possono attribuire sia responsabilità civili, sia penali. Questo significa che, in caso di violazione degli obblighi previsti e appena elencati, gli possono essere attribuite delle sanzioni. Secondo l’articolo 56 del D. Lgs. 81/2008, queste ultime possono essere:

  • Arresto da uno a tre mesi;
  • Multe da 300 a 2.000 euro in base alla violazione.

Per tutelarsi di fronte a eventuali accuse, il Preposto deve dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi. Il metodo più semplice per farlo è ricorrere a segnalazioni scritte nel corso della propria attività: ad esempio, in caso di malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza o di mancato rispetto delle disposizioni da parte dei lavoratori.

 

Il Preposto deve essere formato?

Come qualsiasi figura chiave per la sicurezza sul lavoro in azienda, anche il Preposto deve ricevere una specifica formazione per poter adempiere correttamente ai propri obblighi. Nello specifico, la formazione è un obbligo in capo al datore di lavoro e, pertanto, un diritto in capo al Preposto. Secondo l’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, infatti, il Preposto deve seguire un corso di formazione iniziale della durata di almeno 8 ore e un corso di aggiornamento della durata di 6 ore con una cadenza quinquennale.

L’obiettivo della formazione è fornire a tutti i Preposti le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare e risolvere le problematiche riguardanti la gestione della sicurezza sul lavoro, permettendo loro di comprendere adeguatamente l’importanza, gli obblighi e le responsabilità di tale ruolo.

La recente Legge 215/2021 ha introdotto alcune novità e modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione del Preposto per la sicurezza che, tuttavia, entreranno in vigore una volta pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fino a tale momento, pertanto, devono essere considerati come validi i contenuti, le durate e le periodicità per la formazione del Preposto stabilite dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

 

Conclusione

Sei alla ricerca di un corso di formazione per i Preposti della tua azienda? Presso le sue sedi di Vicenza, Bergamo e Verona, Proteko propone un’ampia selezione di corsi adatti a ogni esigenza, compresi quelli di formazione e di aggiornamento per Preposti: affida la sicurezza della tua azienda al nostro team e contattaci per ricevere maggiori informazioni!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.