È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 del 21 ottobre 2021 – il testo del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (cd. “Decreto fiscale”), le cui previsioni sono efficaci a far data dal 22 ottobre 2021.
Sono pienamente in vigore le modifiche al TU sicurezza, tra cui compaiono varie circostanze che prevedono la sospensione dell’attività imprenditoriale. Prima di descrivere in dettaglio le circostanze per le quali si prevede la sospensione, ricordiamo che il nuovo art 14 del TU sicurezza non richiede più la reiterazione, in quanto è sufficiente l’accertamento di UNA sola delle violazioni contenute nell’Allegato I del TU sicurezza (D.Lgs 81/2008) per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.
Le violazioni che interessano la generalità delle aziende e che fanno riferimento a rischi di natura prettamente organizzativa sono:
| Fattispecie | Importo somma aggiuntiva | |
|---|---|---|
| 1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | € 2.500 |
| 2 | Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione | € 2.500 |
| 3 | Mancata formazione ed addestramento | € 300 per ciascun lavoratore |
| 4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | € 3.000 |
| 5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | € 2.500 |
| 6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | € 300 per ciascun lavoratore |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | € 3.000 |
| 8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | € 3.000 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | € 3.000 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | € 3.000 |
| 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | € 3.000 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | € 3.000 |
In più, per tutto il periodo di sospensione, si prevede che:
– sia fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
– il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi previdenziali ai lavoratori interessati.
Inoltre Le modifiche più corpose, sono state quelle agli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008 che definiscono ruoli e funzioni del preposto, rafforzandoli entrambi e definendo con maggiore precisione le sanzioni nei confronti di questa figura, qualora ad essi non corrisponda con la dovuta accuratezza.
Anzitutto si prevede l’obbligo per il datore di lavoro e per i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.
Un nuovo ruolo è stato poi affidato ai CCNL, dando loro la possibilità di stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate.
La nuova disciplina precisa ulteriormente che il preposto non possa subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis).
Conseguentemente viene riformato l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, che prevede ora che il preposto deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”
E ancora: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (nuova lettera f-bis dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/08, per la non osservanza della quale è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).
E infine, la legge di conversione ha stabilito che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto “(art. 26, comma 8-bis, d.lgs. n. 81/2008, per la cui omissione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).
In conclusione, si può affermare che il provvedimento in esame prevede, da un lato, l’implementazione dei controlli al fine di prevenire il rischio di irregolarità e di messa in pericolo della salute e sicurezza dei lavoratori e, dall’altro, per le ipotesi di violazioni, l’inasprimento delle sanzioni per le Società che non si siano adeguate alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008.
Risulta pertanto fondamentale per le aziende procedere con la pianificazione e lo sviluppo di un sistema strutturato di gestione della salute e sicurezza sul lavoro al fine di essere in regola con gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 ed evitare così di incorrere nelle pesanti sanzioni, così come inasprite dal recente D.L. 146/2021.
