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Emissioni in atmosfera di sostanze cancerogene: obblighi di relazione entro il 28 agosto 2021

Data di pubblicazione

Le emissioni di queste sostanze devono essere limitate o sostitute. Il D.lgs 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, ha modificato il Testo Unico Ambientale introducendo nuove disposizioni relative alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni in atmosfera e prevedendo variazioni al regime del rilascio delle autorizzazioni e relativi rinnovi.

Il Decreto dispone che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi.

La norma dispone che i gestori degli impianti esistenti con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o autorizzazione ordinaria ex art. 269, debbano compilare e trasmettere entro il 28 agosto 2021, una relazione tecnica all’autorità competente dove si analizza:

  • la disponibilità di sostanze alternative;
  • i rischi connessi;
  • la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

La relazione dovrà essere trasmessa ogni 5 anni. In caso di modifica della classificazione di sostanze o miscele i gestori devono inoltre presentare, entro 3 anni dalla modifica, una nuova domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle nuove disposizioni accompagnata dalla redazione.

Gli impianti autorizzati in via semplificata (“autorizzazioni in via generale”) sono esonerati da questa prescrizione.

Per redigere la relazione è necessario controllare le Schede di Sicurezza delle materie utilizzate nei soli processi produttivi che generano emissioni (punto 2, se contengono H430 – H350 H360). Se non sono presenti occorre compilare la relazione.

In caso contengano le sostanze cancerogene o tossiche, occorre quindi stabilire la significatività dell’emissione:

  • se la materia prima è utilizzata in un quantitativo inferiore a 10 kg/anno non è significativa e quindi si compile una relazione semplificata. Se è maggiore occorre effettuare un’analisi o controllare quelle eseguite;
  • se l’emissione è superiore alle soglie, occorre compilare una relazione complessa in cui si stabilisce se la sostanza si può sostituire e la fattibilità tecnico-economica della sostituzione.

In base alla relazione gli enti preposti stabiliranno se aggiornare l’AUA con i risultati della relazione o intervenire con prescrizione aggiuntive.

Ricordiamo inoltre che il datore di lavoro ha l’obbligo di compilare e aggiornare il Registro dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni, per il tramite del Medico competente, al fine di adottare misure preventive e protettive per  lavoratori.

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